Montascale per disabili in condominio: normativa e installazione

A volte nel proprio condominio capita un inquilino disabile, o magari una persona anziana che si ritrova a deambulare con fatica. Quali sono le accortezze che il condominio deve prendere per abbattere le barriere architettoniche e permettere all’inquilino disabile di raggiungere ogni parte dello stabile?

Innanzitutto, in ogni parte in cui ci siano delle piccole scalette (fatte di pochi gradini) è obbligatorio pensare ad uno scivolo per sedie a rotelle. Soprattutto negli ingressi dei palazzi, infatti, a volte capita che il portone sia soprelevato rispetto al marciapiede e separato da esso da qualche gradino, o che si entri al piano terra ma che poi ci siano dei gradini interni. I progettisti dei condomini, secondo il decreto ministeriale 236 del giugno 1989, devono pensare gli spazi esterni ai condomini come accessibili a tutti. Non viene considerato accessibile uno spazio che ha un dislivello rispetto al piano più basso di 3.20 metri. Questo significa che se tra un piano e l’altro ci sono più di 3.20 metri non sarà possibile installare una rampa che aiuti il disabile a superare le barriere architettoniche. Le rampe, tra l’altro, devono essere pensate per una o per due persone in transito alla volta: nel primo caso la larghezza deve essere di 90 cm, mentre nel secondo caso di 1.50 metri. Le rampe non possono in ogni caso avere una pendenza di più dell’8%.

Il condominio, inoltre, deve dotarsi di un ascensore a norma per il trasporto disabili, abbastanza largo da far entrare le sedie a rotelle ed un eventuale accompagnatore del disabile. L’aiuto più valido ed immediato, tuttavia, è dato dal montascale per disabili, che ogni condominio dovrebbe poter installare sulle proprie scale. Naturalmente le regole per il posizionamento di questi montascale sono severe e vanno rispettate. Ecco dunque una panoramica di tutte le norme sui montascale per disabili e le modalità per portare a termine l’installazione di questo strumento di inclusione.

Montascale per disabili, le normative che ne regolano l’installazione

Il montascale per disabili è un apparecchio che consente al disabile di salire con la propria sedia a rotelle su una piattaforma che, tramite un motore, lo porterà al piano di sopra. Il movimento è molto lento e dolce e la piattaforma è abbastanza larga, quindi nessun disagio per il disabile che si approccia a questo tipo di aiuto alla mobilità.

La prima legge che si è occupata dell’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi comuni dei condomini è del 1989, ed è la numero 13. Secondo questa legge il comune di residenza aiuta con alcuni contributi i condomini ove risiedano dei disabili per malattia o menomazione: questi contributi servono all’adeguamento delle strutture alle esigenze del disabile. Ogni anno entro l’inizio di marzo, il disabile (o eventualmente il suo tutore legale, in caso di interdizione) deve presentare richiesta al comune per i contributi di questo tipo. La disabilità totale, rispetto a quelle parziali, indica diritto di precedenza sull’ottenimento dei contributi comunali.

C’è anche una legge, tuttavia, che tutela gli altri condomini in caso dei lavori di adeguamento, che potrebbero sconvolgere l’assetto del palazzo. Si tratta di una legge varata nel 2012, che stabilisce quale sia il quorum da raggiungere in sede di assemblea di condominio per la modifica del palazzo e l’avvicinamento alle esigenze del disabile. La maggioranza assoluta dei condomini deve essere d’accordo per poter effettuare i lavori. La maggioranza non si calcola sul numero dei presenti alle assemblee di condominio, ma sul valore millesimale dell’edificio. In poche parole, sommando il valore degli appartamenti di tutto l’edificio (e potrebbero essercene alcuni che valgono di meno e altri che valgono di più), la maggioranza di questo valore deve essere d’accordo con i lavori di adeguamento.

Montascale per disabili in condominio

Chi paga le spese degli interventi straordinari in condominio?

Che cosa succede, allora, se non tutti i condomini sono d’accordo e qualcuno si oppone? Lo Stato, naturalmente, tende a tutelare il disabile consentendogli di vivere una vita dignitosa e di aiutare i suoi spostamenti. Le installazioni di montascale condominiali o di altri espedienti per superare le barriere architettoniche, insomma, vengono concesse lo stesso, ma la totalità delle spese di installazione e mantenimento di questi apparecchi è a carico del disabile stesso. Il permesso deve comunque essere accordato dall’ufficio comunale che si occupa del servizio sociale.

Anche l’accessibilità alle parti comuni per mezzo di rampe deve essere messa ai voti con gli altri abitanti del condominio, ed anche in questo caso il disabile ha diritto ad effettuare comunque i lavori, ma pagando di tasca propria. Tutti questi interventi devono essere comunque presentati all’assemblea condominiale tramite una lettera formale, che può richiedere il riunirsi straordinario dell’assemblea: se dopo questa lettera trascorrono tre mesi senza che il consesso degli inquilini abbia deliberato il da farsi, il disabile è autorizzato a procedere con l’installazione del montascale condominiale a proprie spese.

Ci sono, tuttavia, delle agevolazioni fiscali per l’installazione di montascale che permettono di aumentare la fruibilità dei beni comuni di un condominio. La legge di stabilità 2017, per esempio, ha portato la detrazione Irpef sui montascale dal 36% al 50%. Queste apparecchiature, per altro, sono tassate con l’Iva al 4%, quindi quella minima imponibile sui beni di prima necessità.

Le persone che risultano disabili hanno una detrazione Irpef del 19% sull’installazione dei montascale, purché la loro sia una disabilità certificata e permanente che impedisce loro il corretto svolgimento delle funzioni vitali primarie o di quelle lavorative. La detrazione interessa chi si fa carico del disabile dal punto di vista fiscale e contributivo: può dunque riguardare il disabile stesso, se esso ha un regime patrimoniale autonomo.

Ci sono altre detrazioni, invece, a carico di chiunque intervenga in un condominio per migliorie che vogliano abbattere le barriere architettoniche. Possono usufruire di questa detrazione tutti coloro che, disabili o non disabili, installino una piattaforma elevatrice in un immobile di proprietà, che sia una casa o un condominio. Per ottenere questo tipo di detrazioni bisogna procedere in modo analogo a quello per dichiarare le spese mediche e chiederne il rimborso. Si conservano le fatture degli interventi di miglioria nei condomini come si conservano le ricevute mediche di visite o farmaci acquistati: alla fine dell’anno, nella dichiarazione dei redditi, si esplicitano queste spese e si ottiene una detrazione fiscale sulle tasse da pagare. Vedi anche: Quanto costa un montascale per disabili?

Come installare un montascale per disabili in condominio

Per installare correttamente un montascale in condominio bisogna innanzitutto determinare la larghezza minima del vano scale per permettere a questo dispositivo di entrare. Considerando che la base del montascale è di solito quadrata, il minimo di larghezza dovrebbe essere di 75 centimetri per permettere al dispositivo di muoversi soprattutto nelle curve. Installare un montascale per disabili in condominio non richiede nemmeno che venga modificato l’impianto elettrico, perché esso può essere alimentato con una presa di corrente che si trova alla base delle scale. Molti montascale sono per altro dotati di dispositivi di sicurezza a batterie, che subentrano alla corrente elettrica in caso di black out e permettono ai disabili di accedere alle proprie abitazioni anche in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico. Per approfondire l’argomento potete consultare il seguente link: Condominioweb | Vedi anche: Montascale per disabili: domande frequenti | Quanto costa un montascale

 

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    16 risposte

    1. Salve, avrei bisogno di un chiarimento.
      Le detrazioni e le agevolazioni relative all’istallazione di una pedana necessitano dello stato di residenza nel luogo oppure possono essere richieste anche in relazione ad una dimora saltuaria? Cioè, se intendessi istallare un montascale in un appartamento in cui non sono residente, posso richiedere e accedere alle detrazioni? E’ un punto che non mi è ben chiaro anche leggendo la disposizione di legge.
      Mille grazie per l’eventuale risposta che vorrete darmi,
      Danilo

      1. Buongiorno Danilo,
        sono ammessi a fruire della detrazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese e nel suo caso chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato. Abbiamo comunque inoltrato la sua domanda ad un esperto in materia per avere informazioni più precise.
        Attendiamo risposta.
        Saluti

      2. Salve Danilo,
        abbiamo ricevuto risposta direttamente da un esperto Stannah che ci comunica:
        “Fermo restando che per avere il contributo bisogna avere la residenza, bisogna anche vedere tramite il Comune di residenza come si comportano con i rimborsi. Non tutte le regioni danno il contributo o ci sono tempi di attesa molto lunghi.”
        Spero che la risposta abbia chiarito i suoi dubbi.
        Buona giornata

    2. Buonasera,
      nel caso di installazione di un montascale in una scala condominiale, c’è una normativa che imponga una larghezza minima della rampa per cui sia possibile l’installazione oppure se tecnicamente è installabile si mette e basta? (ovviamente previo iter condominiale di assemblea come spiegato nell’articolo)
      Mi spiego meglio…se ad esempio la persona disabile stesse salendo/scendendo con il montascale, esiste una normativa per cui bisogni lasciare libera una porzione di scala per la fruizione contemporanea di altri condomini normodotati oppure il montascale può occupare tutta o quasi la larghezza della scala durante il suo utilizzo?
      Grazie Mario

      1. Buonasera Mario, grazie per la sua domanda che sicuramente sarà utile anche ad altri lettori. Abbiamo girato la sua richiesta ad un esperto. La risponderemo nei prossimi giorni. Saluti.

      2. Salve Mario, abbiamo delle informazioni più precise. L’installazione del montascale in un condominio non può pregiudicare il rispetto dei parametri minimi in materia di sicurezza (quindi non può restringere le rampe ad una larghezza inferiore a quella prescritta dalle norme: Decreto del Ministero dell’Interno del 16 maggio 1987, n. 246 recante “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione). Inoltre bisogna verificare quale sia la larghezza minima prevista dal Regolamento Edilizio del Comune di appartenenza. Se l’installazione del montascale pregiudica il rispetto di tali norme anche i Vigili del fuoco possono dare parere negativo.
        Per maggiori informazioni le consiglio di rivolgersi direttamente all’assemblea condominiale. Saluti.

    3. Buonasera,
      mia madre ha montato un monta scale tutto a norma e a regola d’arte. Durante la riunione condominiale uno dei condomini ha sollevato una questione. Se lui o una terza persona che non abita in condominio salendo le scale inciampa sul monta scale e si fa male chi risarcisce? Mia madre è obbligata a fare un’assicurazione? Premetto che lui e la moglie hanno firmato per accettare l’installazione dell’apparecchio prima che venisse montato. Grazie mille

    4. Buongiorno,
      Vivo in una appartamento (4°piano) che inizialmente costituita un’unica unità abitativa con l’appartamento sottostante (3° piano). Poi i due sono stati frazionati visto che sono dotati di entrate indipendenti. Il mio dirimpettaio invece è ancora proprietario di entrambi gli appartamenti collegati da una scala interna e anch’essi dotati di entrate i dipendenti al 3° e 4° piano.
      Faccio presente che l’ascensore condominiale si ferma al 3° piano e che per accedere al 4° piano bisogna percorrere due rampe di scale a piedi.
      Il mio dirimpettaio ha la moglie disabile, così mi ha comunicato di voler montare, sulla scala condominiale che collega 3° e 4° piano, un montascale o montacarichi per consentire alla moglie di accedere all’appartamento sovrastante.
      Mi chiedo se sia possibile tenuto conto del fatto che:
      1) io sono incinta e ho bisogno di spazio in futuro per far salire la carrozzina tramite scale (ricordo che l’ascensore si ferma al piano sottostante);
      2) gli appartamenti del mio dirimpettaio sono collegati da una scala interna.
      Non potrebbe risolvere il problema dall’interno anziché con le due rampe di scale che costituiscono accesso anche al mio appartamento?
      Grazie

    5. Servizio VIMEC post vendita pessimo. L’11 luglio corrente abbiamo chiesto un intervento per una miglioria ad un servoscala V64. Oggi è il 30 luglio e nessuna risposta è arrivata, nè dalla Ditta, nè dall’Agente Venditore.

    6. buongiorno, nel caso in cui due inquilini anziani (cardiopatici) si accollino l’onere dell’acquisto del servoscala devono pagare un’assicurazione verso terzi ? che agevolazioni ci sono da parte di enti nel veneto?sono obbligatori certificati di idoneita periodici verso inail? grazie

    7. Buona sera, nel condominio ,di tre piani, vi sono almemo tre persone che utilizzano il montascale. Un condomino che non ha partecipato alla spesa insiste nel voler evitare la sosta del montascale a piano terra. Pur essendoci il giusto spazio nessun inquilino al quale la sosta della sedia dia dia fastidio , pertanto non si utilizza il buon senso poiché la sosta al terzo piano è decisamente scomoda per un disabile che deve attendere al piano terra la discesa del montascale per poterne usufruire l’attesa è di circa un quarto d’ora. C’é una legge a tal proposito? O si deve utilizzare solo il buon senso?

    8. Buonasera,sono un condomino con mia madre anziana con problemi motori che vive con me,ora sono in procinto di chiedere al condominio di poter installare un sistema servo scala e tra le varie mi sembra di aver intuito che qualche condomino non si dimostra favorevole a tale lavoro,più precisamente darebbero il loro consenso per l’opera ma vorrebbero essere esentati dal pagamento della stessa in quanto non fruitori di tale opera.Detto questo possono essere esenti dal pagamento della stessa? anche nel caso di approvazione con maggioranza dei presenti su una quota minima di 501 millesimi? questa domanda mi è spontanea in quanto in rete si trovano varie risposte ma contrastanti tra loro,riforma del condominio ecc.ecc. Grazie in anticipo per la Vostra risposta.Massimo S.

    9. Buongiorno vorrei sapere il costo. Sto per cambiare domicilio al mio studio ma il nuovo stabile non ha ascensore invece ha tre rampe di scale.
      Attendo sue notizie grazie Silvia

    10. Buongiorno
      esistono delle dimensioni minime a norma di legge per la gli elevatori a vano aperto?
      Mi spiego:ho necessità di installare un elevatore esterno ad un condominio per un dislivello di circa 80cm ma ho una profondità massima di circa 90 cm che non posso superare perchè a ridosso di un passo carrabile.
      posso montare un elevatore che abbia una pedana profonda massimo 90cm?
      Una sedia a rotelle ci starebbe comunque se il vano è aperto.
      Grazie mille

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